La pensione erogata dall’Inps al non residente, che intende trasferire la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno d’Italia, non può essere considerata reddito di fonte estera e pertanto su tale reddito non può essere applicata l’imposta sostitutiva del 7% (Agenzia Entrate – risposta 10 marzo 2021, n. 170). Il regime delle “agevolazioni per il rientro in Italia dei titolari di pensioni estere”, prevede una imposizione sostitutiva dell’IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: in particolare, viene previsto che “le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione. Pertanto, per accedere al regime è richiesto il trasferimento della residenza fiscale in Italia in uno dei comuni sopra evidenziati. Inoltre l’opzione è: Per l’accesso al regime è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione che sono equiparati a quelli di lavoro dipendente.
– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale;
– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.
Pertanto, sulla base di tali principi va detto che non può beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva il contribuente titolare di redditi di pensione erogati dall’INPS di fonte italiana, per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.