L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il diritto tedesco alla morte della persona, il patrimonio, inclusi gli eventuali legati, passa agli eredi che ne acquisiscono la proprietà e spetta a questi ultimi di presentare la dichiarazione di successione e pagare tutte le imposte. Qualora il de cuius abbia lasciato un testamento olografo mediante il quale ha disposto un legato a favore della propria compagna, in tal caso, solo successivamente alla richiesta di trasferimento dell’immobile al legatario da parte degli eredi che si provvede tramite dichiarazione integrativa, a ricalcolare l’imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari e gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza (Agenzia Entrate – risposta 30 marzo 2021, n. 224). La regola generale per le successioni transfrontaliere prevede quale principio cardine per individuare la legge applicabile alla successione quello della residenza abituale del defunto al momento della morte. Nel caso in esame alla successione si applica il diritto tedesco in quanto il de cuius era cittadino tedesco con ultima residenza in Germania. In diritto tedesco il legato fa nascere al momento dell’apertura della successione un diritto che il beneficiario/legatario acquista nei confronti dell’erede; diritto rivolto al trasferimento della proprietà o della titolarità del bene oggetto del legato. Se il de cuius, come nel caso in esame, ha previsto con testamento un legato, il legatario può agire nei confronti degli eredi per ottenere quanto gli è stato specificamente attribuito nel testamento, nel temine di decadenza di dieci anni. In relazione alla denuncia di successione in Italia e alla tassazione del legato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che al momento dell’apertura della successione gli eredi legittimi sono proprietari dell’immobile sito in Italia. Ciò in quanto per il diritto tedesco alla morte della persona il suo patrimonio passa in toto automaticamente in proprietà agli eredi. Inoltre, a carico di tali eredi è posto l’onere di trasferire l’immobile a favore del legatario a condizione che questi ne faccia espressa richiesta. La realizzazione dell’interesse del legatario si ha solo a seguito dell’adempimento da parte dell’onerato. Fino a quando l’onere a carico degli eredi non viene adempiuto gli stessi eredi saranno proprietari del bene oggetto del legato e, di conseguenza, obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento dell’imposta di successione secondo cui gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. Successivamente, quando a seguito dell’ adempimento da parte degli eredi onerati, il bene sarà trasferito alla legataria dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, per il ricalcolo dell’imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari. In tal caso gli eredi avranno diritto al rimborso di quando versato in eccedenza. Con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, le stesse siano dovute nella misura ordinaria del 2% e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi gli immobili oggetto di legato che fanno parte dell’asse ereditario.