Le cessioni di materie prime secondarie prodotte dagli impianti di recupero dei rifiuti della costruzione, demolizione e manutenzione di opere edili e infrastrutturali sono soggette ad aliquota IVA ordinaria, con applicazione del reverse charge. La medesima aliquota Iva va applicata alle prestazioni di stesura e compattazione di tali materie nell’opera di riempimento e ripristino ambientale di un ex cava, ma senza reverse charge. (Agenzia delle Entrate – risposta 8 febbraio 2021, n. 86). Ai sensi del Codice dell’ambiente “Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: – la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; – esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; – la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; – l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”. Pertanto una volta concluso il processo di recupero, che comprende anche attività minimali quali il controllo e la pulizia, il rifiuto cessa di essere tale per diventare prodotto o merce. Ai fini dell’IVA, le cessioni dei beni (rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi, vetri, gomma, plastica ecc.) sono soggette al regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge). In tal caso, il cedente emette fattura senza addebitare l’IVA in quanto quest’ultima è a carico del cessionario, che dovrà integrare la fattura ricevuta con la relativa imposta. Ai fini dell’applicazione del reverse charge è necessario che: – il rifiuto sia qualificabile come “rottame, ovvero un bene non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a successive lavorazioni”; – ai fini fiscali il rifiuto rimane rottame anche quando ha subito (ripulitura, selezione, taglio o compattatura), senza modificarne la natura. Le materie prime secondarie possono essere considerate ai soli fini fiscali al pari dei rottami, la cui cessione sarà fatturata in “reverse charge”. Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile, la materia prima secondaria è un prodotto qualificato come “rifiuto speciale”, derivante dalle attività di demolizione, costruzione ed è da assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22%. Relativamente alla prestazione del servizio di stesura e compattazione delle materie prime secondarie, alla stessa si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22% senza il regime dell’inversione contabile che è riferito alle cessioni dei rottami ivi indicati.