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Cessione ultraquinquennale di un immobile detenuto da società semplice

11 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Non sono imponibili i redditi compresi nelle somme attribuite ai soci in esito allo scioglimento della Società Semplice nei limiti in cui derivino esclusivamente dalla cessione di unità immobiliari possedute da oltre cinque anni (Agenzia delle Entrate – Risposte 08 ottobre 2021, n. 689 e 691).

La questione sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale della plusvalenza realizzata da una società semplice a seguito della cessione di immobili detenuti da oltre cinque anni, nonché le somme liquidate ai soci per effetto dello scioglimento della società riconducibili alla predetta cessione.
Due le ipotesi esaminate: in un caso i soci della società semplice sono tutte persone fisiche, nell’altro la compagine sociale è composta da persone fisiche e da una società in accomandita semplice (socio di maggioranza).

Secondo la disciplina stabilita dal codice civile (art. 2249), la società semplice non può svolgere attività commerciale.
Sotto il profilo fiscale, ne consegue, che i redditi prodotti dalla società semplice sono qualificati in ragione della loro fonte di produzione e concorrono al reddito complessivo come sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale al netto degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva e dei redditi esenti.
Il reddito complessivo così determinato è dichiarato con propria dichiarazione dalla società semplice quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridicamente rilevanti, ma l’assoggettamento ad imposta avviene – in forza del principio di imputazione per trasparenza di cui all’articolo 5 del Tuir – direttamente in capo a ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dall’effettiva percezione dello stesso.
La netta distinzione tra il momento dell’assoggettamento ad imposta di tale reddito direttamente in capo al socio e il momento della percezione materiale dello stesso comporta che le successive movimentazioni di redditi già tassati rappresentino mere movimentazioni patrimoniali, prive di qualsiasi rilevanza ai fini impositivi.
Limitatamente agli utili già imputati per trasparenza in capo ai soci, infatti, le successive distribuzioni determinano esclusivamente un effetto indiretto, vale a dire una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Diversamente, la tassazione definitiva in capo alla società semplice in ragione della presenza di redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta comporta che tali importi non concorrano al reddito complessivo imponibile della società (e alla relativa imputazione per trasparenza) e la successiva distribuzione degli stessi non subisca alcuna imposizione e non incida neppure sul costo fiscalmente conosciuto della partecipazione.
Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale, sono qualificati come redditi di partecipazione i redditi compresi inter alia nelle somme attribuite ai soci in dipendenza di liquidazione della società, per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Considerate le peculiarità della società semplice, nel caso di scioglimento, non assumono rilievo le eventuali attribuzioni di importi – opportunamente documentate – che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo della società semplice perché esenti, o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

In relazione alle questioni esaminate, tenuto conto della normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la plusvalenza realizzata in caso di cessione di un immobile detenuto da società semplice da più di cinque anni non sussiste il presupposto impositivo, considerato che secondo il TUIR (art. 67, co. 1, lett. b)) si qualifica come “redditi diversi” la plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. In assenza del presupposto impositivo, dunque, in capo alla società semplice non si realizza alcun reddito imponibile.
Ne consegue che non si verifica alcuna imputazione per trasparenza di reddito di partecipazione in capo ai soci, sia persone fisiche che società di persone.
La conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo agli stessi in quanto le somme attribuite derivano da redditi che non sono imponibili in capo alla società semplice.
Più precisamente, afferma l’Agenzia delle Entrate, devono ritenersi non imponibili i redditi compresi nelle somme che saranno attribuite ai soci in esito allo scioglimento della società semplice nei limiti in cui esse derivino esclusivamente dalla cessione di unità immobiliari possedute da oltre un quinquennio.
A tal fine è irrilevante che il socio sia una persona fisica o una società in accomandita semplice.

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