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Cessione del contratto di locazione: non è dovuta alcuna imposta per il subentro

8 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Nell’ipotesi di subentro ad un contratto di locazione, la successione nella posizione del locatore o del conduttore va comunicata all’Agenzia delle entrate e non deve essere corrisposta alcuna imposta (Agenzia Entrate – risposta 07 ottobre 2021, n. 676).

L’Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che nella ipotesi di subentro ex lege, in caso di modifica delle parti del contratto, riconducibile ad eventi estranei alla volontà negoziale, la successione nella posizione del locatore o del conduttore va comunicata all’Agenzia delle entrate e non deve essere corrisposta alcuna imposta.
Ai fini fiscali, l’unico adempimento richiesto, in caso di subentro è, infatti, quello di comunicare all’Agenzia delle entrate la successione nella posizione del conduttore o del locatore.
A tal fine, è necessario indicare il codice “6” nell’elenco degli “Adempimenti successivi” relativi al modello RLI; successivamente deve essere compilata la casella “Tipologia di subentro” inserendo il codice “2” previsto “in caso di trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto del contratto di locazione”.
Inoltre, in presenza delle condizioni di legge, in sede di subentro nella posizione di locatore, può essere esercitata anche l’opzione per accedere al regime della cedolare secca entro l’ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.
Deve essere, indicata la data relativa all’adempimento nella casella “Data fine proroga o data cessione o Data risoluzione o data subentro” e gli estremi del contratto; inoltre deve essere compilato il quadro “B” contenente i dati anagrafici del soggetto che non è più parte del contratto (selezionando la casella cedente) e del subentrato (selezionando la casella cessionario/subentrante).
Con riferimento al caso di specie, si rappresenta, comunque, l’utilità di comunicare il subentro all’Ufficio territoriale competente, al fine di provvedere ad aggiornare le banche dati.
Come detto, tale comunicazione avviene utilizzando il modello RLI secondo le modalità suesposte e, per la stessa comunicazione, non sarà dovuta la corresponsione dell’imposta di registro.
Nel caso in esame, il subentro è del locatore e, pertanto, occorre compilare la sezione I del quadro B, indicando i dati del locatore che non è più parte del contratto (“cedente”) ed i dati del nuovo locatore (“subentrante”).
Il richiedente che comunica il subentro deve qualificarsi nella sezione III, casella “Tipo soggetto”, con il codice “1”, “parte del contratto”.

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