Si forniscono precisazioni sul trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione dell’obbligo del certificato del casellario giudiziale. Il certificato del casellario giudiziale deve essere richiesto dal soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.
L’Ispettorato, in proposito, ritiene che, nell’ipotesi in cui lo stesso datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.
Diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.