Firmato il 26/5/2021, tra ANAPA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, l’accordo per l’aggiornamento degli artt. 3 e 4 sugli strumenti di assistenza contrattuale, del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera del 18/12/2017
Contributo di assistenza contrattuale
Con la modifica dell’art. 3 del vigente CCNL 18/12/2017 per i dipendenti delle agenzie di Assicurazione in gestione libera Anapa, le Parti hanno stabilito che il contributo di assistenza contrattuale è rideterminato nella misura complessiva così precisata:
A. € 2,00 (in precedenza € 1,00) a carico di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario, attraverso apposita Cassa, e a tutte le coperture assicurative attuali e future dirette agli stessi;
B. € 6,50 a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa;
C. lo 0,55% (in precedenza 0,25%) a carico del datori di lavoro, calcolato sull’imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al rimborso per le assenze di malattia dei lavoratori agenziali di cui all’art. 51;
D. lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sull’imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, destinato al funzionamento degli strumenti contrattuali dell’Ente Bilaterale finalizzati al finanziamento delle cedole di rimborso delle assenze per malattia e del RLST.
Il pagamento del contributo così variato, avrà inizio non appena le Associazioni datoriali firmatarie avranno diramato l’apposita circolare informativa, da inoltrare nei confronti dei rispettivi associati e della stampa nazionale, e comunque non oltre il 1/7/2021; rimane stabilito tra le parti che la determinazione del contributo sopraesposto avrà una durata di mesi 18 non tacitamente rinnovabile. Due mesi prima di tale data (31/12/2022) le parti si incontreranno per valutare le nuove percentuali del contributo all’Ente.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 20,00 euro per 14 mensilità (in precedenza 12 mensilità) direttamente in busta paga.
Coperture assicurative in sperimentazione
Con l’integrazione dell’art. 4 del CCNL 18/12/2017, viene stabilito il mantenimento delle coperture assicurative LTC e TCM previste in via sperimentale a favore dei lavoratori, sino e non oltre all’1/7/2022 o al termine del periodo attuale di ultrattività del CCNL se antecedente, come segue:
– LTC Indennità mensile di euro 1.000,00 per un massimo di 60 mesi
– TCM Viene garantita la prestazione in corso a favore del dipendente, pari a euro 10.000,00.