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Cassa integrazione corrisposta a ex dipendenti: obbligo di ritenute e certificazione

19 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con riferimento alle somme corrisposte ad ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga per conto del Fondo, che ha liquidato l’indennizzo in ritardo rispetto ai mesi di riferimento, resta l’obbligo in capo all’ex datore di lavoro di provvedere agli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta: versamento delle ritenute d’acconto, certificazione degli emolumenti e dichiarazione modello 770 (Agenzia delle Entrate – Risposta 19 gennaio 2021, n. 47).

È stato formulato il quesito all’Agenzia delle Entrate riguardo alle modalità di assolvimento degli obblighi di sostituzione d’imposta in relazione alle indennità di cassa integrazione in deroga (per sospensione dell’attività a causa dell’emergenza Covid-19), corrisposte ad ex dipendenti successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a causa del ritardo del Fondo nell’erogazione delle somme.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la disciplina in materia di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 del DPR n. 600/1973) individua, tra l’altro, i soggetti che assumono la veste di sostituti d’imposta, stabilendo in capo a questi l’obbligo di operare, all’atto del pagamento di somme e valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
In base a tale disposto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo di effettuare la ritenuta sussiste in capo al soggetto erogante/sostituto d’imposta ogni qual volta la corresponsione riguardi somme e valori in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, ancorché siano corrisposti in favore di soggetti che non siano propri dipendenti.
A tal fine, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte quelle elargizioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, ancorché la materiale corresponsione avvenga successivamente alla cessazione del rapporto medesimo.

Sulla base di tali principi, pertanto, il datore di lavoro resta obbligato ad effettuare le ritenute a titolo di acconto IRPEF sulle somme da erogarsi ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga e, conseguentemente, ad assolvere gli obblighi di:
– versamento delle ritenute;
– certificazione degli emolumenti;
– presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770).

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