Qualora l’80 per cento del tax credit vacanze sia stato indebitamente fruito (ad es. per una non corretta compilazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), lo stesso può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (730 o REDDITI PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto (Agenzia Entrate – risposta 01 febbraio 2021, n. 66).
Il Bonus vacanze consiste in un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, ed è utilizzabile, dal 1 ° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettivi.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto”; lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
Inoltre nel medesimo articolo viene specificato che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.
Detto questo, qualora l’80 per cento del tax credit vacanze sia stato indebitamente fruito (ad es. per una non corretta compilazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), lo stesso può essere restituito, senza sanzioni ed interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (730 o REDDITI PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto. Nel prospetto di liquidazione dell’imposta, infatti, l’importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2020 (trattenuto dal sostituto d’imposta/da versare a saldo, secondo le ordinarie scadenze, con il codice tributo “4001”), ovvero a ridurre il credito IRPEF (rimborsato dal sostituto d’imposta/da utilizzare in compensazione) maturato per il medesimo periodo d’imposta.