La detrazione Irpef per spese di ristrutturazione edilizia spetta al detentore dell’immobile titolare di contratto unilaterale di detenzione non registrato, purché l’atto abbia data certa (Corte di Cassazione – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13424) Il caso riguarda la fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le spese di ristrutturazione edilizia, e in particolare la validità del contratto unilaterale di detenzione dell’immobile oggetto degli interventi, non registrato. La Corte Suprema ha confermato la decisione dei giudici tributari ed ha affermato l’idoneità, ai fini del riconoscimento del bonus ristrutturazioni, del contratto unilaterale di detenzione dell’immobile non registrato, purché sia provata con mezzi idonei la data certa dell’atto, e dunque l’anteriorità dello stesso all’esecuzione dei lavori. Nel caso di specie, i giudici tributari hanno correttamente ritenuto idonei a dimostrare l’anteriorità della data di costituzione della detenzione dell’immobile rispetto alla effettuazione dei lavori, i seguenti fatti:
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente, ritenendo provata la data certa del contratto sulla base delle seguenti circostanze:
– la lettera raccomandata con cui il genitore assegnava in detenzione al contribuente l’immobile;
– l’invio di quattro raccomandate da parte del contribuente all’Agenzia delle Entrate per comunicare l’inizio dei lavori;
– la stipula da parte del contribuente del contratto di appalto per i lavori;
– la richiesta e l’ottenimento da parte del contribuente di un mutuo bancario per i lavori in questione.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione contestando l’idoneità del contratto di detenzione, in quanto non registrato, e di conseguenza privo di data certa.
Secondo la disciplina agevolativa del bonus ristrutturazioni, si detrae dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute e rimaste a carico del beneficiario per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.
La norma riconosce il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio dei detentori degli immobili, senza stabilire alcun obbligo di registrazione della scrittura privata.
In particolare, nel caso di atto non registrato, al fine di determinare la data certa della scrittura, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in base alle quali: la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
Riguardo a tale ultima prescrizione, che stabilisce che la data della scrittura è certa e computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in modo certo l’anteriorità della formazione del documento, il codice civile non contiene un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi; ma lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa.
A tal fine, precisa la Suprema Corte, è ammessa la prova per testimoni o per presunzioni avente ad oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo l’anteriorità della formazione del documento.
– la lettera raccomandata con cui il genitore assegnava in detenzione al contribuente l’immobile;
– l’invio di quattro raccomandate da parte del contribuente all’Agenzia delle Entrate per comunicare l’inizio dei lavori;
– la stipula da parte del contribuente del contratto di appalto per i lavori;
– la richiesta e l’ottenimento da parte del contribuente di un mutuo bancario per i lavori in questione.