Con messaggio n. 2433/2021, l’Inps fornisce le istruzioni per la richiesta del bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14, nonché, per effetto della modifica apportata in sede di conversione, in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata, a prescindere dall’età del figlio. Il bonus – pari a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare – è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente. La domanda potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021. L’articolo 2, DL n. 30/2021, modificato in sede di conversione dalla L. n. 61/2021, prevede al comma 6 la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi. Erogazione del bonus Incompatibilità Termini e compilazione della domanda Monitoraggio
Con la circolare n. 58/2021 sono state fornite le istruzioni in materia di bonus baby-sitting.
I bonus per i servizi di baby-sitting nonché per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia – si ricorda – riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:
– lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
– lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
– lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
– personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
I benefici spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14, nonché, per effetto della modifica apportata in sede di conversione, in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata, a prescindere dall’età del figlio.
Il bonus in commento è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente.
Inoltre, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro, a differenza del bonus baby-sitting, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL.
Nel caso di opzione per il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 65/2017, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, la richiesta di bonus potrà essere presentata allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, etc.), indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.
Nella richiesta dovrà essere altresì indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali: Centri e attività diurne (L); Centri con funzione educativo-ricreativa (LA); Ludoteche (L1); Centri di aggregazione sociale (LA2); Centri per le famiglie (LA3); Centri diurni di protezione sociale (LA4); Centri diurni estivi (LA5); Asili e servizi per la prima infanzia (LB); Asilo Nido (LB1); Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2); Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2); Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
L’accredito avverrà su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, a seconda della scelta fatta all’atto della domanda.
In caso di opzione per il bonus per i servizi integrativi per l’infanzia la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione in commento legata all’emergenza in quanto più favorevole all’utente.
Ferma restando l’alternatività del bonus al c.d. Congedo 2021 per genitori e al bonus baby-sitting, sulla base di quanto previsto dalla norma, il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
– la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
– l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
– i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del DL n. 30/2021.
La domanda per il bonus in commento potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:
– APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;
– PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
I benefici disciplinati dall’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 (Congedo 2021 per genitori e bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting/bonus centri estivi o servizi integrativi per l’infanzia), come modificato dalla legge n. 61/2021, sono riconosciuti nel limite complessivo di 299,3 milioni di euro per l’anno 2021, sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e delle finanze. In caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.