Gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL Rilancio indipendentemente se assumono la qualificazione di ente pubblico o privato (Agenzia Entrate – risposta 10 marzo 2021, n. 169). Il Decreto Rilancio, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Agli effetti fiscali gli enti pubblici e privati diversi dalle società possono assumere la qualifica di enti “commerciali” o di enti “non commerciali” a seconda che svolgano, rispettivamente, in via esclusiva o prevalente, “attività commerciali” o in via esclusiva o prevalente, “attività non commerciali”. La disposizione del decreto Rilancio non opera alcun riferimento alla natura pubblica o privata degli enti non commerciali destinatari del regime di favore, utilizzando la locuzione “enti non commerciali”, ed estendendo tale regime anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Gli enti non commerciali, dunque, possono accedere al credito d’imposta, indipendentemente se assumono la qualificazione di ente pubblico o privato.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i predetti soggetti possono fruire del menzionato credito d’imposta, anche nelle ipotesi in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
Gli enti non commerciali, dunque, possono accedere al credito d’imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento di attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Tale ultimo requisito può essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo o dello statuto della singola associazione o ente.