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Bonus investimenti pubblicitari a favore dello sport

19 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In arrivo il regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (DPCM – Decreto 30 dicembre 2020, n. 196)

Il decreto in oggetto individua le disposizioni di attuazione necessarie alla concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, finalizzato ad incentivare gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020.
Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il 1° febbraio 2021. La domanda contiene:
a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l’investimento;
b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l’investimento;
c) l’ammontare dell’investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell’investimento;
e) l’oggetto della campagna pubblicitaria;
f) l’attestazione delle spese sostenute;
g) l’ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;
h) la certificazione resa dal soggetto interessato, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;
i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’investimento concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione, provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procede alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. L’elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Quando sia stata accertata l’insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto o quando la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca o alla rideterminazione del credito d’imposta.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l’eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal presente decreto, nonché ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio. In tali casi, fatto salvo ogni effetto di legge, si provvede comunque al recupero totale o parziale del beneficio indebitamente fruito, ai sensi del presente articolo.
Il Dipartimento per lo sport procede al recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge.
Ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d’imposta riconosciuto, il Dipartimento per lo sport e l’Agenzia delle entrate concordano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d’imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione.
Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo sport che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero del contributo.

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