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Bonus adeguamento ambienti di lavoro: esclusa la fondazione culturale

24 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La fondazione che ci occupa dell’elaborazione della diffusione della cultura, che svolge attività commerciale e che rientra tra gli enti commerciali di cui all’art. 73, co. 1, lett. b) del Tuir, per assenza del requisito soggettivo, non può fruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120, D.L. n. 34/2020 (Agenzia entrate – risposta 23 giugno 2021, n. 432).

Il decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’elenco presente nel cit. decreto Rilancio.
Le spese in relazione alle quali spetta il cd. credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili. In particolare:
– gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2, tra cui rientrano espressamente:
a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
b) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
– gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (cd. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

L’Agenzia delle Entrate, in riferimento all’ambito soggettivo della misura ha chiarito che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’elenco, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Al riguardo, nella relazione illustrativa si precisa che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è previsto in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività e che la platea dei soggetti possibili beneficiari è costituita dagli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:
– attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell’elenco;
– associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, il legislatore ha inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa. Stante il tenore letterale della norma, tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate nell’elenco aperte al pubblico.
Nel caso di specie, la fondazione culturale che presenta il modello dichiarativo dei redditi predisposto per gli enti commerciali e che dichiara di svolgere attività commerciale, rientrando quindi tra gli enti commerciali non può beneficiare del credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” in relazione alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-Covid perché non in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma.

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