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Bonus 2.400 euro DL Sostegni: requisiti e termini di presentazione della domanda

20 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con circolare n. 65/2021, l’Inps fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal decreto Sostegni a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, la circolare illustra le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.

L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori) – l’erogazione una tantum di un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400 euro. I lavoratori destinatari di tale indennità sono:
– i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori intermittenti;
– i lavoratori autonomi occasionali;
– i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– i lavoratori dello spettacolo.
Pertanto, tutti i lavoratori appartenenti alle elencate categorie, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni, ma essa sarà erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.
Il decreto Sostegni, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 prevede altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis del DL n. 137.
In particolare, l’articolo 10, comma 3, lett. a), del DL Sostegni ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.
Per i lavoratori dello spettacolo, l’articolo 10, comma 6 ha introdotto un elemento di novità: mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere, in un determinato arco temporale, almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro o almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il citato comma, con riguardo a tale ultima categoria di lavoratori, ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva, mantenendo inalterato il requisito c.d. contributivo (trenta giornate).
Domanda
Come già precisato, i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del DL n. 137/2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum del decreto Sostegni. I lavoratori, invece, che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis cit. possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto Sostegni entro la data del 31 maggio 2021. Al fine di consentire, quindi, ai nuovi aventi diritto un sufficiente periodo di tempo per le domande, il termine per la presentazione delle stesse èstato posticipato da fine aprile al 31 maggio.
Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito istituzionale.
I lavoratori potenziali destinatari dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato sul portale web dell’INPS.
Attualmente, le credenziali di accesso ai servizi sono:
– PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Incumulabilità e incompatibilità
Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 non sono tra esse cumulabili.
L’indennità, prevista dall’articolo 10, co. 10 del DL Sostegni, erogata dalla Società Sport e Salute S.p.A. a favore della categoria dei lavoratori sportivi, è incomptabile con le indennità COVID-19 di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia, al DL Agosto, al decreto Ristori e di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto-legge n. 41 del 2021 in commento.
Le indennità di cui all’articolo 10 sono incumulabili con l’indennità a favore dei lavoratori domestici e con l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, per l’accesso all’indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Pertanto, l’indennità onnicomprensiva di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decretolegge n. 41 del 2021 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l’indennità di disoccupazione NASpI.
Si precisa che tutte le indennità in esame sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con la c.d. APE sociale.
Ai beneficiari delle indennità di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41/2021, qualora fossero titolari di un Reddito di cittadinanza, non verrà erogata l’indennità COVID-19, ma verrà riconosciuto un incremento del Reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 2.400 euro.
Tra le incompatibilità previste vi è anche quella con il Reddito di emergenza, per il quale l’articolo 12 del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di ulteriori tre quote. Tali quote di Rem non sono altresì compatibili con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o abbiano comunque percepito una delle indennità previste all’articolo 10.
Si precisa che le indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, per espressi pareri ministeriali, sono compatibili con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso alle indennità in argomento.
Le indennità onnicomprensive di cui al richiamato articolo 10, commi 1, 3, 5 e 6, sono compatibili e cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI (tenendo presente quanto sopra specificato per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali), con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola. Infine, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità di cui al richiamato articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 6 sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale.
Infine, le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI

Il decreto Sostegni ha altresì introdotto una novità di rilievo in materia di indennità di disoccupazione NASpI.
L’articolo 16 del decreto Sostegni, infatti, al comma 1 prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo di cui l’articolo 3, comma 1, lettera c), del citato D.lgs n. 22 del 2015.
In applicazione della richiamata disposizione normativa, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione quindi del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo.
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra la data dal 1° gennaio 2021 e la data di pubblicazione della circolare in commento e respinte per l’assenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio.

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