L’Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo il quale per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent box, ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all’estero, resta valido il principio di assunzione “al lordo” del reddito estero. Il sistema di “track and tracing”, predisposto ai fini Patent Box, non può essere validamente utilizzato per determinare, in modo analitico, l’ammontare del reddito estero da inserire nel rapporto previsto dal TUIR per calcolare il credito d’imposta estero (Agenzia delle Entrate – Principio di diritto 5 novembre 2021, n. 15). Il TUIR stabilisce che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione”. Nel caso di soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent Box deve ritenersi comunque applicabile detto criterio di carattere generale per la determinazione del credito per le imposte pagate all’estero. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che la disciplina attuativa del Patent Box ha posto a carico dei soggetti che intendono usufruire dell’agevolazione sui redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di beni immateriali (IP), l’obbligo di predisporre un sistema di “tracciabilità delle spese e dei redditi” (cd. “track and tracing”), con il precipuo scopo di collegare il godimento dell’agevolazione all’effettivo svolgimento di un’attività economica (cd. “Nexus ratio”).
Detta disposizione contiene una regola di carattere generale secondo cui il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero è riconosciuto solo quando venga rispettata la condizione del concorso di tali redditi alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia. A tali fini, la norma dispone che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta dovuta in Italia, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
Con riferimento al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “il numeratore (RE) è rappresentato dal reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia; in particolare, il reddito estero (diverso da quelli d’impresa e di lavoro autonomo), così come rideterminato in base alle disposizioni fiscali italiane, deve essere assunto al “lordo” dei costi sostenuti per la sua produzione, in ragione delle obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali.
Il sistema di “track and tracing” già utilizzato per il Patent Box potrebbe essere utilizzato anche per superare le ragioni di “obiettiva difficoltà” nella determinazione e nel controllo dei costi ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all’estero.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che detto sistema non può ritenersi idoneo, poiché lo stesso non garantisce un livello di accuratezza tale da permettere la rilevazione e l’imputazione dei costi effettivi né sui singoli redditi percepiti, né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi. In particolare:
– nella fase iniziale di ingresso nel regime Patent Box, il rapporto è calcolato in modo aggregato considerando i costi qualificati e i costi complessivi come grandezze aggregate, vale a dire senza distinzione per singolo IP;
– le regole di rilevazione dei costi che compongono il cd. “Nexus ratio” differiscono rispetto a quelle utilizzate nella determinazione del reddito d’impresa;
– i costi che concorrono alla formazione del “Nexus ratio” non sono quelli relativi alla formazione del reddito agevolabile, ma solo quelli afferenti alle attività di ricerca e sviluppo. Per espressa previsione sono esclusi gli interessi passivi, le spese relative agli immobili, i costi che non possono essere direttamente collegati a uno specifico bene immateriale.
Ne deriva che, se da un lato, i criteri utilizzati per la determinazione del “Nexus ratio” risultano, senza dubbio, idonei a determinare la percentuale effettiva di esclusione dal reddito, afferente all’agevolazione da Patent Box, su cui parametrare la riduzione delle imposte estere, dall’altro lato, gli stessi non possano essere validamente utilizzati per determinare, in modo analitico, l’ammontare del reddito estero da inserire nel rapporto previsto per la determinazione del credito d’imposta estero.
Pertanto, per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione Patent box resta valido il principio di assunzione “al lordo” del reddito estero. L’adozione di tale criterio garantisce una perfetta simmetria tra la misura del reddito tassato all’estero e l’ammontare del reddito sul quale viene riconosciuto il credito d’imposta.