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Assegno temporaneo per i figli minori e maggiorazione degli ANF: le ultime circolari Inps

5 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021, è possibile presentare la domanda per l’assegno temporaneo, la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’ANF, vale a dire lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo e nuclei familiari che non hanno tutti i requisiti necessari per avere diritto all’ANF. Per quanto riguarda, invece, coloro che sono già beneficiari di assegno al nucleo familiare, sarà loro corrisposta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli (circolare Inps n. 92 e n. 93/2021 e Comunicato 1° Luglio 2021).

In linea generale, l’Assegno temporaneo introdotto dal DL n. 79/2021 potrà essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Esso spetta, inoltre, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge. Nel dettaglio, con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’Assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
5) essere in possesso ISEE in corso di validità.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al DL n. 79 che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.
La domanda di Assegno temporaneo per i figli minori può essere presentata dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, utilizzando i consueti canali:
– portale web Inps, utilizzando l’apposito servizio online tramite SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) e PIN Inps rilasciato entro il 1° ottobre 2020;
– Contact Center Integrato;
– Enti di Patronato.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 saranno riconosciuti gli arretrati dal 1° luglio.
La procedura è molto semplice, basta inserire codice fiscale dei figli minori e l’IBAN su cui accreditare le somme, oltre ad avere un ISEE corrente, che non è necessario allegare.
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE aggiornata, la prestazione decade d’ufficio ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato in qualunque momento una nuova domanda di Assegno temporaneo.
In caso di accoglimento della domanda presentata con le modalità di cui sopra, l’Assegno temporaneo decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si evidenzia che, successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN o libretto postale intestati al genitore richiedente.
In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio, genitore “solo” (ad esempio, vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore.
Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice, l’Assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.
Chi percepisce il Reddito di Cittadinanza non deve presentare la domanda, in quanto la quota di assegno spettante sarà pagata d’ufficio dall’Inps direttamente sulla carta di pagamento RdC.

Con riferimento, invece, a coloro che sono già beneficiari di assegno al nucleo familiare (ANF), dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 sarà loro corrisposta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.
Le modalità di presentazione della domanda restano le stesse attualmente in vigore.
L’importo delle somme teoricamente spettanti a titolo di ANF, comprensive della maggiorazione, sarà messo a disposizione dei datori di lavoro secondo i consueti canali.
Come sopra anticipato, l’assegno per il nucleo familiare è incompatibile con l’Assegno temporaneo di nuova introduzione. Pertanto, per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore eparato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall’articolo 5 del citato decreto-legge n. 79/2021.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021.
Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure.
Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi; pertanto tali soggetti possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.

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