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Aspetti economici del CCNL Impianti Sportivi (Conflavoro – Confsal)

28 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Seguono alcuni aspetti economici del rinnovo del CCNL impianti sportivi e attività sportive siglato il 15/7/2021, tra CONFLAVORO PMI, l’ASI, la MSA, la CNS Libertas, la FISE, la FIS, e la FESICA-CONFSAL, con l’assistenza della CONFSAL.

Retribuzione nazionale conglobata

Ai livelli previsti nella classificazione del personale del presente CCNL corrisponde una paga base nazionale come da tabella seguente:

Livelli

Importi – €

Quadri1735,25 (*)
1°1653,11
2°1504,41
3°1356,05
4°1243,34
5°1171,69
6°1105,08
7°1018,60

– Nota (*) –
Ai quadri verrà mensilmente corrisposta in aggiunta una indennità di funzione pari a € 60,00 lordi

Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 6° al 2°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
– primo anno: 7,5%
– secondo anno: 5%
Al fine di poter utilizzare le suddette riduzioni retributive l’azienda deve darne comunicazione preventiva scritta all’EBIOP-SPORT., autocertificando di non aver proceduto entro i 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi per riduzione del personale riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni per le quali saranno effettuate le assunzioni con le retribuzioni ridotte e che il lavoratore neoassunto non ha precedentemente prestato attività lavorativa presso la stessa.
Per le aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, le Parti prevedono la possibilità di poter corrispondere ai propri lavoratori dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, le retribuzioni ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento così come indicato al punto 2) del presente articolo, sempre previa comunicazione da inviare all’EBIOP-SPORT.

Tredicesima e quattordicesima mensilità

Nel mese di dicembre, entro il giorno 20(venti), le aziende dovranno corrispondere ai dipendenti un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto con l’esclusione degli assegni familiari. In caso di prestazione lavorativa ridotta il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13° quanti sono i mesi interi o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
A partire dalla data di applicazione del presente accordo la 14° mensilità viene soppressa e resta in vigore, quale condizione di miglior favore, per i dipendenti già in forza alla data del 31/7/2021 e, in tal caso, verrà corrisposta entro la prima decade di luglio per un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto, in atto al 30 giugno immediatamente precedente.

Welfare aziendale

Le aziende a decorrere dall’1/1/2023, sono tenute, al primo gennaio di ogni anno, a mettere a disposizione dei lavoratori, che abbiano superato il periodo di prova, strumenti di welfare per un importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 30 novembre dell’anno successivo. Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità di ogni lavoratore nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. I lavoratori avranno la possibilità di destinare l’importo suddetto al Fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale.
Relativamente ai mesi di anzianità maturati dall’1/8/2021 al 31/12/2021, le aziende, utilizzando i criteri di calcolo sopra indicati, l’1/1/2022 metteranno a disposizione dei lavoratori l’importo di euro 85,00.

Trattamento economico malattia e retribuzione

Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
a. per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a quattro eventi morbosi in ragione d’anno di calendario ( 1 gennaio – 31 dicembre), ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b. al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 45° giorno;
c. l’azienda è tenuta a indennizzare fino ad un massimo di 45 giorni di malattia nel corso di un anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre);
d. in caso di gravi patologie certificate da documentazione medico-ospedaliera (vedi art. 75 c. 1,lettera c) l’azienda integrerà l’indennità erogata dall’INPS fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per un massimo di 180 giorni di calendario in un anno;
Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 89 del presente CCNL.
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS.
Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l’integrazione aziendale sarà corrisposta per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l’indennità economica di malattia da parte dell’INPS e, comunque, non oltre la scadenza del predetto contratto.

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