Il 14/5/2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il Regolamento del Fondo sanitario lavoratori metalmeccanici (mètaSalute).
Il presente regolamento disciplina il funzionamento di mètaSalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti.
Le aziende che applicano il CCNL di cui alle disposizioni generali sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute e ad iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
– tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
– apprendistato;
– tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dall’iscrizione;
Le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo mètaSalute ed iscrivere, superato il periodo di prova, tutti i lavoratori dipendenti a cui vengono applicate le seguenti forme contrattuali:
– a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time e a domicilio;
– apprendistato;
– a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data d’iscrizione
E’ facoltà del lavoratore esprimere rinuncia scritta all’adesione a mètaSalute da comunicare alla propria azienda. Possono altresì aderire a mètaSalute:
– i lavoratori con le caratteristiche definite ai precedenti punti a cui si applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti previo accordo, per ciascun settore, tra le citate OOSS dei lavoratori e le rispettive organizzazioni imprenditoriali;
– i dipendenti delle parti stipulanti il CCNL dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti anche se distaccati in base alla legge n. 300 del 1970;
– i lavoratori che a seguito di trasferimento d’azienda, operato ai sensi dell’art. 47, L. n. 428/1990, ovvero per effetto di mutamento di attività aziendale, abbiano perso i requisiti di cui al primo comma del presente articolo e le imprese da cui dipendono, possono continuare ad essere soci del Fondo se tale scelta viene concretizzata attraverso la stipula di un accordo aziendale.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo, in aggiunta ai soci, i seguenti familiari:
– Nucleo familiare fiscalmente a carico
– Nucleo familiare NON fiscalmente a carico (il coniuge del lavoratore ed i figli)
– I conviventi di fatto
Per conviventi di fatto s’intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Il diritto all’iscrizione dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto permane finché sussiste l’iscrizione del lavoratore dipendente.
Il Fondo mètaSalute per il 2021 e per il 2022 prevede i seguenti Piani Sanitari:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari ad euro 13,00 su base annua;
– Piano A con contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua;
– Piano B con contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua;
– Piano C con contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua;
– Piano D con contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua;
– Piano E con contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua;
– Piano F con contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua.
Gli importi mensili sono determinati dividendo il premio annuo con arrotondamento al secondo decimale.
Il lavoratore dipendente può far aderire il proprio familiare non fiscalmente a carico allo stesso piano cui egli già aderisce con massimali autonomi oppure può far aderire il proprio familiare al Piano Base con massimali autonomi.
Segue la tabella della contribuzione per i componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto.
Premi |
Nucleo Familiare non fiscalmente a carico |
---|---|
|
Massimali autonomi |
Piano Base | 219,00 |
Piano A | 309,00 |
Piano B | 394,00 |
Piano C | 459,00 |
Piano D | 529,00 |
Piano E | 649,00 |
Piano F | 1.399,00 |
Il lavoratore dipendente aderente al Piano Base, singolarmente ed in via autonoma, potrà destinare i flexible benefits al Fondo mètaSalute previa comunicazione scritta da presentare alla propria azienda la quale entrando nell’Area Riservata presente sul sito del Fondo – www.fondometasalute.it – opzionerà il piano per il lavoratore richiedente.
Nella finestra definita dal Fondo nel mese di maggio 2021, il lavoratore dipendente già iscritto al Piano Base ha facoltà di scegliere di aderire al piano D (euro 338,00) che ha durata dal 1 giugno al 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. A scadenza della copertura del piano D per il 2021, il lavoratore tornerà in automatico sul Piano Base fatta salva la possibilità di poter destinare nuovamente il flexible benefits al piano D per il 2022. La contribuzione viene versata mensilmente dall’azienda.
Nel caso in cui all’interno della copertura del Piano Base del lavoratore dipendente fossero presenti familiari fiscalmente a carico per cui è attiva l’adesione gratuita, l’adesione al piano sanitario D è estesa automaticamente a tali soggetti con condivisione dei massimali con il titolare.
Nel caso in cui fossero presenti familiari non fiscalmente a carico per cui è attivo il piano Base con massimali autonomi (euro 219,00), l’adesione al piano D con massimali autonomi è per tali soggetti facoltativa e in caso di scelta positiva comporta per il lavoratore dipendente il versamento – per ogni familiare- della differenza di premio pari a 180,83€ dovuta per lo spostamento del familiare dal Piano Base al Piano D dal 1 giugno al 31 dicembre dell’anno di riferimento.