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Apprendistato di primo livello, le indicazioni Inps per la fruizione dello sgravio contributivo

22 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per gli anni 2020 e 2021 i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello. Con circolare n. 87/2021, l’Inps fornisce le indicazioni di carattere normativo ed operativo per la fruizione del beneficio.

Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello, cui sono riconducibili sia i percorsi di istruzione e formazione per la qualifica e il diploma professionale che quelli di istruzione secondaria superiore e di specializzazione tecnica superiore, sono possibili in tutti i settori di attività, sia privato che pubblico, per i giovani che hanno compiuto il 15° anno di età e fino al compimento del 25°. Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. In ogni caso, i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con contratto di apprendistato del primo tipo, possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e alle 35 ore settimanali.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni ovvero a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale, salvi i casi di:
– contratti di durata non superiore a 4 anni per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
– contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato (art. 6, co. 5, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87);
– proroga di un anno del contratto: per gli assunti che abbiano conseguito la qualifica triennale o il diploma quadriennale, al fine di acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo; per gli assunti che non abbiano positivamente conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma statale di maturità professionale dopo l’anno integrativo.
Al termine del periodo di apprendistato è comunque prevista la possibilità per le parti di recedere liberamente dal contratto, ferma restando, durante il periodo di preavviso, l’applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La trasformazione dal contratto di apprendistato di primo livello in quello professionalizzante, è possibile successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale o del diploma di scuola secondaria superiore ed è finalizzata al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali. La durata massima dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. Restano in ogni caso fermi i limiti massimi di durata previsti normativamente (D.Lgs. n. 81/2015) per ciascuna tipologia di apprendistato.
Orbene, come noto, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020 e 2021, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. Rimane invece fermo il livello di aliquota del 10% per i periodi di contributi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (art. 1, co. 8, L. n. 160/2019; art. 15-bis, co. 12, D.L. n. 137/2020).
Lo sgravio, dunque, trova applicazione qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
1) datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. Il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista. Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale. Ai fini del computo, si devono considerare (Inps, circolare n. 22/2007): i lavoratori subordinati di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, etc.), i dipendenti part-time, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori intermittenti.
Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza, etc.), va escluso dal computo solamente se è computato il sostituto. Sono invece esclusi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ed i lavoratori somministrati, che si considerano in forza all’agenzia di somministrazione. Il computo dei lavoratori intermittenti e di quelli a tempo determinato si effettua, per le aziende di nuova costituzione con attività inferiore al semestre o al biennio, in relazione al requisito dimensionale dei mesi di attività dalla data di costituzione alla data di assunzione dell’apprendista. Per il primo mese di attività si fa riferimento alla forza aziendale di detto mese.
2) assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato di primo livello, poi, i datori di lavoro interessati sono soggetti all’aliquota contributiva del 10%. Altresì, a tali rapporti di lavoro si applicano gli esoneri dal contributo di licenziamento, dal contributo di finanziamento della NASpI e dal contributo addizionale NASpI dello 0,30%. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
Ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista. Pertanto, si deve tener conto di precedenti periodi di apprendistato di primo livello svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto, al datore di lavoro che occupa sino a 9 addetti, limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti.
Nelle ipotesi di contratto di apprendistato di primo livello trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante, i benefici contributivi si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedentemente alla trasformazione. Pertanto, a decorrere dal mese della trasformazione, trova applicazione, in ragione dell’anno di vigenza del contratto, lo specifico regime contributivo previsto per le assunzioni in contratto di apprendistato professionalizzante.

Ipotesi A):

– 1° – 12° mese di apprendistato di primo livello: aliquota datoriale = zero

– 13° – 24° mese di apprendistato di primo livello: aliquota datoriale = zero

– dal 25° mese trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante: aliquota datoriale = 11,61% (10% + 1,31% + 0,30%)*

 

Ipotesi B):

– 1° – 12° mese di apprendistato di primo livello: aliquota datoriale = zero

– dal 13° mese trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante: aliquota datoriale = 4,61% (3% + 1,31% + 0,30%) *

– dal 25° mese di contratto di apprendistato professionalizzante: aliquota datoriale = 11,61% (10% + 1,31% + 0,30%)*

 

* Nel caso di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione, l’aliquota va incrementata del relativo contributo di finanziamento

I benefici contributivi previsti per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Nel caso in cui il regime contributivo preveda la variazione dell’aliquota nel corso del rapporto di apprendistato, la misura da assumere a riferimento è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato (Inps, circolare n. 108/2018). In ogni caso, per i primi 12 mesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di primo livello, il datore di lavoro, con un numero di addetti non superiore a 9, è tenuto al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI e del contributo integrativo (1,31% + 0,30%) ed è altresì soggetto alla disciplina del c.d. ticket di licenziamento. Anche nel caso di trasformazione del contratto, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile.
Lo sgravio contributivo può essere legittimamente fruito da parte del datore di lavoro interessato, nel rispetto dei massimali di aiuto relativi agli aiuti de minimis. I suddetti massimali devono essere rispettati avuto riguardo al momento dell’assunzione dell’apprendista, in quanto a decorrere dall’assunzione sorge il diritto del datore di lavoro alla fruizione dello sgravio.
Per le assunzioni con decorrenza gennaio 2020, per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compilano il flusso Uniemens sempre valorizzando, nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”, avente il significato di “Apprendista” e nell’elemento <TipoLavoratore> il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.
Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione> si devono riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio:
– “JA” Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro – primo anno di sgravio;
– “JB” Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro – secondo anno di sgravio;
-“JC” Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro – terzo anno di sgravio.
Per gli apprendisti assunti da gennaio 2020, i datori di lavoro interessati, che abbiano utilizzato codici tipo contribuzione impropri, per il recupero di differenze contributive valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreACredito> <CausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L603”, e in <ImportoACredito> l’importo dell’eccedenza contributiva da recuperare. La valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza luglio e agosto 2021.

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