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Ammortizzatori COVID, le domande integrative entro il 7 agosto 2021

9 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

I datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi di 12 settimane (L. n. 178/2020) e che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021. In relazione alle domande integrative di ASO e CIGD, nel campo note va indicato il protocollo della domanda integrata. Le domande integrative vanno trasmesse entro e non oltre il 7 agosto 2021 (Inps, circolare 08 luglio 2021, n. 99)

Come noto, in merito alla collocazione temporale dei trattamenti di integrazione salariale previsti con decorrenza dal 1° aprile 2021 (art. 8, D.L. n. 41/2021), essi possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito delle 12 settimane di trattamenti previste a partire dal 1° gennaio 2021 (art. 1, co. 300, L. n. 178/2020). Ciò assolve alla finalità di consentirne un utilizzo anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1° aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori, in caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell’attività aziendale.
I datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi di 12 settimane (L. n. 178/2020) e che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021. Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021. In relazione alle domande integrative di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, per consentirne la corretta gestione, nel campo note va indicato il protocollo della domanda integrata. Le domande integrative vanno trasmesse entro e non oltre il 7 agosto 2021. La medesima scadenza trova applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) (art. 8, co. 2-bis, D.L. n. 41/2021), il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti precedenti (art. 1, co. 300, L. n. 178/2020), decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021.
L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale in parola (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, prescinde, invece, dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla disciplina previgente (art. 1, co. 300, L. n. 178/2020). I citati trattamenti, quindi, possono continuare a essere richiesti da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle relative domande di accesso. Per le medesime domande, resta confermato che esse devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In ogni caso, i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’Amministrazione competente.
Quanto al differimento al 30 giugno 2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19, nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, in esso vi rientrano tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali, anche territoriali (artt. 26 e 40, D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale, nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli. Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande “plurimensili” con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.
Per i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità originariamente applicata dalla Struttura territoriale competente.

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