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Allevamento di animali donatori di sangue: attività agricola

30 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Ai fini fiscali, la cessione di sangue di animali appositamente allevati, da parte di un imprenditore agricolo ad un’azienda farmaceutica, che lo utilizza per produrre farmaci veterinari, non può essere considerata un’attività agricola assoggettabile regime dell’articolo 32 del TUIR. Alla stessa potrebbe, invece, essere applicato il regime fiscale delle “altre attività agricole” di cui all’articolo 56-bis del TUIR. (Agenzia delle Entrate – Risposta 29 settembre 2021, n. 633).

Nel caso esaminato, l’imprenditore agricolo professionale, dispone di un terreno sul quale insistono stalle finalizzate all’allevamento di equini e bovini. Gli animali, accuditi e foraggiati con mangimi biologici sono soggetti donatori di sangue. L’attività dell’imprenditore agricolo è limitata all’allevamento degli animali donatori di sangue ricevendo un compenso per ogni donazione.
Il sangue è ceduto ad un’azienda farmaceutica che provvede alle operazioni di prelievo del sangue ed al suo trattamento, alla conservazione ed alla commercializzazione come prodotto farmaceutico ad uso veterinario dopo un trattamento in laboratorio.
Si chiede quale sia il corretto trattamento fiscale del reddito prodotto da tale attività.

Il regime fiscale delle attività agricole si differenzia a seconda che il reddito sia riconducibile nella categoria del reddito agrario ovvero in quella del reddito d’impresa.
Secondo la disciplina del TUIR (art. 32) le attività agricole produttive di reddito agrario (tassate su base catastale) sono:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile (attività connesse), dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Sul piano civilistico, la definizione di imprenditore agricolo ricomprende nell’area dell’impresa agricola per “natura” ogni attività basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di una fase essenziale del ciclo stesso. Ciò estende la disciplina dell’impresa agricola a quelle particolari attività, come l’apicoltura o l’allevamento di maiali per l’ingrasso e non per la riproduzione, che in passato erano ricomprese in via interpretativa.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le attività connesse tassate su base catastale sono quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente individuati con decreto ministeriale ed ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell’allevamento.
Inoltre, le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei “determinati” prodotti agricoli sono tassate su base catastale quando riguardano prodotti propri, ossia ottenuti dall’esercizio dell’attività agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, allevamento) dell’imprenditore agricolo. Ci deve quindi essere una “connessione con l’attività agricola principale”.

Sulla base delle suddette considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che con riferimento alla menzionata indicazione tassativa dei beni prodotti e delle relative attività agricole individuate dal decreto ministeriale, produttive di reddito agrario, il sangue non viene elencato come bene che forma oggetto dell’attività agricola.
Pertanto, ai fini fiscali, la cessione di sangue da parte di un imprenditore agricolo, non rientrando fra i prodotti presenti nel decreto ministeriale, non può essere assoggettata al regime di tassazione su base catastale.
Tuttavia, potrebbe essere applicato il regime fiscale di cui all’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR in base al quale per “la commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’IVA, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento”.

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