L’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla decadenza o meno dell’agevolazione prima casa fruita originariamente da un contribuente che procede all’acquisto di una nuova abitazione fruendo dell’agevolazione prima casa con vendita del primo immobile, tramite atto di donazione al padre, entro un anno dall’atto. In tal caso, il contribuente qualora dovesse risolvere per mutuo consenso il citato contratto di donazione, non decade dalle agevolazioni fruite in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all’originario donante configura un nuovo atto di donazione (Agenzia entrate – risposta 02 febbraio 2021, n. 77).
Il contribuente può fruire delle agevolazioni “prima casa” in relazione all’acquisto di un nuovo immobile, anche se sia già in possesso di altra abitazione acquistata con le suddette agevolazioni, a condizione che si impegni ad alienare l’immobile pre-posseduto entro un anno dal nuovo acquisto agevolato.
Tale condizione è soddisfatta anche qualora il contribuente ha alienato l’immobile pre-posseduto con un atto di donazione.
Inoltre, le agevolazioni prima casa possono considerarsi rispettate nell’ipotesi in cui l’atto di donazione venga successivamente risolto per “mutuo consenso” in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all’originario donante configura un nuovo atto di donazione.
Ne consegue che l’agevolazione prima casa fruita non può essere revocata dall’Ufficio, avendo il contribuente nel caso di specie alienato l’immobile pre-posseduto entro un anno dalla data del secondo acquisto. Né lo scioglimento per “mutuo consenso” dell’alienazione in argomento rientra fra le fattispecie di decadenza dall’agevolazione.