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Agevolazione prima casa: nessun ostacolo in presenza di immobile ereditato

22 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

È possibile avvalersi dell’agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile ereditato situato nello stesso Comune, anche qualora quest’ultimo sia stato acquistato con le agevolazioni di cui all’art. 69, co. 3, L. n. 342/2000, sempre a condizione che si proceda alla vendita entro l’anno dell’immobile precedentemente acquistato (Agenzia Entrate – risposta 21 aprile 2021, n. 277).

L’agevolazione c.d. “prima casa” trova applicazione anche agli immobili trasferiti a titolo gratuito mortis causa o inter vivos, sia pure con riferimento alle sole imposte ipotecarie e catastali.
L’applicazione dell’agevolazione introdotta per l’acquisto a titolo gratuito non preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dei benefici riservati alla prima casa, per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato.
Nel caso di specie, detta possibilità appare preclusa per la presenza nel territorio del comune in cui si intende procedere ad un nuovo acquisto agevolato a titolo oneroso, della titolarità di altra casa di abitazione.
Posta tale preclusione, va ricordato che il contribuente può fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni. Tale nuova disciplina agevolativa riservata alla “prima casa” di abitazione trova applicazione anche con riferimento agli acquisti effettuati a titolo gratuito.
L’effetto che si produce a seguito dell’applicazione di tale particolare previsione introdotta in materia di sostituzione della “prima casa” è quello comunque di consentire al contribuente al termine dell’anno per l’alienazione la titolarità nello stesso comune di un solo immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
Pertanto, ricorrendo le altre condizioni di cui alla Nota II-bis, sia possibile avvalersi dell’agevolazione “prima casa” in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, anche qualora quest’ultimo sia stato acquistato a titolo gratuito, sempre a condizione che si proceda alla vendita entro l’anno dell’immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito.

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