Nel mese di marzo spetta la seconda tranche di una tantum prevista per i dipendenti delle agenzie di viaggio
L’accordo firmato lo scorso novembre ha posticipato, er via della situazione emergenziale causata dal Covid-19, la II° e la III° tranche di una tantum, rispettivamente a marzo e a settembre 2021 ed i termini previsti in tema di “Premio di risultato” rispettivamente al 30/4/2021 ed al 31/5/2021, per i dipendenti delle agenzie di viaggio.
Pertanto, in merito alla seconda tranche di una tantum, al il personale in forza alla data del luglio 2019 sarà riconosciuto, per il servizio prestato nell’ambito del rapporto di lavoro in essere alla predetta data nel corso del periodo 1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019 (carenza contrattuale), il seguente importo una tantum:
Livelli |
Marzo 2021 |
---|---|
QUADRO A | 128,25 |
QUADRO B | 118,50 |
1 | 111,00 |
2 | 101,25 |
3 | 95,25 |
4 | 90,00 |
5 | 84,75 |
6S | 81,00 |
6 | 80,25 |
7 | 75,00 |
APP. PROFESS. | 60,00 |
Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per l’intero periodo di carenza contrattuale, gli importi verranno erogati pro quota, in ragione di un sesto per ogni mese intero di servizio prestato. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero.
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo, a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia), con esclusione dei casi di maternità ed infortunio.
Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Gli importi una tantum di cui sopra sono erogati a titolo di indennizzo per il periodo di carenza contrattuale e non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattuale né del trattamento di fine rapporto.