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Accordo di proroga dell’EVR per i lavoratori dell’Edilizia Industria di Bolzano

26 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

 

 

Sottoscritto, il 25/1/2021, tra il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI della Provincia Autonoma di Bolzano / Kollegium der Bauunternehmer der Autonomen Provinz Bozen, e la FLC/LFB – FEDERAZIONE LAVORATORI COSTRUZIONI/ LANDESFÖDERATION DER BAUARBEITER, costituita da: FENEAL-SGK/UIL, FILCA-SGB/CISL, FILLEA-AGB/CGIL; l’USAS-Sezione Edili / ASGB-BAU, l’accordo di proroga dell’EVR per i lavoratori del settore dell’Edilizia Industria della provincia di Bolzano

Le Parti territoriali, firmatarie del CIPL valevole per le imprese che svolgono nella Provincia di Bolzano le lavorazioni indicate in premessa al CCNL Edilizia, da ultimo rinnovato dalle parti con accordo del 23/1/2018, scaduto in data 31/12/2020, hanno sottoscritto il presente accordo con la finalità di prorogare per gli operai e impiegati edili del settore, per il solo anno 2021, l’EVR disciplinato dall’art. 4 del predetto CIPL.
Il presente accordo entra in vigore il 1/1/2021 ed avrà validità fino al 31/12/2021.
Ciò premesso, le Parti hanno disposto quanto segue:

L’elemento variabile della retribuzione, pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL avvenuta in data 1/7/2014, è da considerare quale premio variabile, concordato e verificato in sede territoriale, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è correlato all’incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio rispetto al periodo congruo, come di seguito indicato.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, per la determinazione dello stesso, saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con relativa ponderazione:

1. Numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. Ore denunciate in cassa Edile, con esclusione delle ore di cassa integrazione guadagni per qualsiasi causale: 25%
4. crescita del PIL a livello provinciale: 25%

I periodi di riferimento mobili per il calcolo dell’EVR sono i seguenti:

– Anno 2021: triennio 2018-2019-2020 su triennio 2017-2018-2019

Con riferimento ai suddetti indicatori le parti precisano che i primi tre sono riferiti agli anni Cassa Edile del settore industria, mentre il quarto è riferito all’anno di calendario.
All’esito del raffronto da effettuarsi ai fini della determinazione dell’EVR con riferimento ai suddetti quattro parametri e periodi triennali, l’elemento variabile della retribuzione sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali dei parametri con risultato pari o positivo, sino al massimo del 100% dell’EVR. Non si determinerà alcuna erogazione a titolo di EVR nel caso in cui nessun parametro risulti positivo.
Determinata la percentuale a livello provinciale secondo le modalità di cui sopra, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. volume d’affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell’EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all’azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per II calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l’azienda ha la facoltà di non erogarlo.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda dovrà erogare l’EVR nella misura sotto prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l’EVR nella piena misura (4%), l’impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L’erogazione dell’EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, sarà erogato in 12 quote mensili al personale in forza. Anche per gli impiegati l’erogazione dell’EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato presso l’impresa nell’anno di riferimento. La frazione di mese non superiore a quindici giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Nel caso di passaggio di categoria da parte dei lavoratori nel corso dell’anno di riferimento è erogato l’EVR afferente all’ultima categoria di appartenenza.
Le parti si incontreranno entro il 31/12/2021 per verificare l’andamento di mercato e le relative condizioni contrattuali nazionali.

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