Disciplinate le modalità di esecuzione dell’accollo del debito d’imposta altrui nonché del recupero degli importi dovuti e dell’irrogazione delle sanzioni in capo all’accollante e all’accollato, ai sensi dell’art. 1, co. 5, D.L. n. 124/2019 (Agenzia delle entrate – Provvedimento 24 settembre 2021, n. 244683). Deleghe di pagamento Chiunque si accolli il debito d’imposta altrui procede al relativo pagamento mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento. Regime sanzionatorio Si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge i versamenti effettuati in violazione delle modalità di esecuzione dell’accollo del debito altrui. Procedimento per la riscossione degli importi dovuti Per la riscossione degli importi di cui sopra, l’Agenzia delle entrate emette l’atto di recupero, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento.
La delega è parimenti rifiutata qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante.
In sede di compilazione della delega, nella sezione “Contribuente” sono indicati:
– nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
– nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.
Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997). L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi.
All’accollante si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato (articolo 13, comma 4, del Dlgs n. 471/1997), qualora il credito utilizzato sia esistente. Al medesimo soggetto si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997), qualora il credito utilizzato sia inesistente.