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Accertamento della residenza fiscale in Italia: criterio del collegamento fisico

6 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Ai fini dell’accertamento della residenza fiscale in Italia di persona fisica iscritta all’A.I.R.E. deve accertarsi se la persona fisica abbia fissato o mantenuto in Italia il proprio domicilio, come disciplinato dal codice civile, riconoscibile ai terzi, inteso come stabile fissazione nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, del luogo della gestione dei propri interessi ed affari (Corte di Cassazione – Ordinanza 04 maggio 2021, n. 11620)

IL CASO

La controversia trae origine dall’atto di contestazione di sanzioni per omessa dichiarazione di investimenti all’estero di natura finanziaria, ovvero di attività estere di natura finanziaria, sul presupposto che la contribuente dovesse ritenersi fiscalmente residente in Italia, ancorché iscritta all’A.I.R.E. con residenza in Spagna.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della contribuente, ritenendola non obbligata alla dichiarazione, perché non residente in Italia. In particolare, secondo i giudici, la contribuente, iscritta all’AIRE, aveva fornito la prova che la famiglia della contribuente avesse stabilito in Spagna il centro degli affari e degli interessi sin dall’inizio degli anni novanta, avendo vissuto in loco in un’abitazione di proprietà, dapprima insieme al marito e, dopo la separazione, continuando a risiedervi insieme a una delle figlie.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sotto il profilo dell’esatto perimetro normativo della residenza in Italia ai fini fiscali, in relazione:
– alla omessa considerazione da parte dei giudici degli elementi in fatto, dedotti nel corso del giudizio di merito, idonei alla corretta individuazione e rilevazione del suddetto perimetro;
– alla qualificazione da parte dei giudici dell’accertamento di una dimora stabile della contribuente in Spagna, laddove la dimora abituale all’estero non esclude la residenza fiscale in Italia.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ufficio, affermando il seguente principio di diritto: «ai fini dell’accertamento della residenza fiscale in Italia di persona fisica iscritta all’A.I.R.E. deve accertarsi se la persona fisica abbia fissato o mantenuto in Italia il proprio domicilio, come disciplinato dal codice civile, riconoscibile ai terzi, inteso come stabile fissazione nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo di imposta, del luogo della gestione dei propri interessi ed affari».

In base alle norme che disciplinano le imposte sui redditi (art. 2, co. 2 del TUIR) si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.
Ai fini dell’imposizione reddituale ciò che rileva è l’esistenza di un criterio di collegamento fisico tra il contribuente e il territorio dello Stato, che non si esaurisce nella localizzazione in Italia della sola residenza anagrafica ma investe anche la prova del domicilio che, stante il rinvio recettizio contenuto nella norma va qualificato secondo la disciplina di diritto comune come sede principale di affari e interessi della persona fisica ex art. 43 cod. civ..

In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno precisato che i criteri di collegamento tra persona fisica e territorio dello Stato (residenza e domicilio) sono tra di loro alternativi, a ciò conducendo l’utilizzo nella suddetta norma della congiunzione «o». Sicché, nella trama normativa coesistono più criteri di collegamento:
– il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti,
– gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile.
Ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali.
Il che comporta che, benché un contribuente non sia più formalmente residente in Italia, possa ritenersi sussistente la residenza ai fini fiscali ove venga provato che il contribuente abbia mantenuto in Italia (o ivi stabilito) il proprio domicilio civilistico.

Altro requisito previsto dalla norma è che l’accertamento della fissazione in Italia del domicilio debba coprire «la maggior parte del periodo di imposta», essendo evidente l’intento del legislatore di non legare l’accertamento a eventi occasionali, onde ancorarlo all’ulteriore accertamento di una sufficiente permanenza temporale del criterio di collegamento.
Pertanto, a fronte della formale emigrazione e della cancellazione dal registro dell’anagrafe residente e della fissazione della residenza anagrafica all’estero, un contribuente rimane fiscalmente residente in Italia ove risulti accertato che egli abbia mantenuto in Italia il proprio domicilio civilistico (art. 43 cod. civ.), inteso come luogo dove una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, prescidendosi dalla effettiva residenza in quel luogo, a condizione che ciò venga accertato in relazione alla maggior parte del periodo di imposta in questione.

Ai fini dell’individuazione della fissazione del domicilio, assume ulteriore rilevanza il concetto di riconoscibilità dello stesso da parte dei terzi. Riconoscibilità che va individuata in relazione alla gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali, prioritariamente rispetto al luogo delle relazioni affettive e familiari.
Ne consegue che il domicilio deve, non solo, essere il luogo di gestione dei propri interessi, riconoscibile dai terzi, ma questa riconoscibilità deve essere agganciata a indici tali da individuare in Italia prioritariamente gli interessi del contribuente di carattere economico e patrimoniale.

Nella fattispecie esaminata, l’Ufficio ha dedotto quali fatti storici idonei a dimostrare la suddetta circostanza:
– presenza della contribuente in diversi Comuni in Italia, tra cui diversi centri commerciali; presenza presso azienda agricola di cui è legale rappresentante;
– viaggi effettuati dalle Canarie in Italia; spostamenti giornalieri in Italia del coniuge;
– cariche ricoperte dalla contribuente in enti collettivi o morali;
– dichiarazioni di residenza in Italia rese dalla contribuente in un atto di compravendita dell’anno oggetto di accertamento;
– apertura di conti correnti in Italia con recapito in presso le figlie in Italia.
A fronte dei suddetti elementi, la Suprema Corte ha affermato l’obbligo del giudice tributario di accertare in fatto se la contribuente, indipendentemente dalla fissazione della residenza in Spagna, abbia mantenuto in Italia il proprio domicilio, riconoscibile ai terzi, inteso come luogo di stabile gestione, per la maggior parte del periodo di imposta, dei propri interessi ed affari.

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